Capo V

Art. 19

Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento

In vigore dal 2 mag 1982
I decreti presidenziali di cui al precedente devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento.
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Art. 19 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. — Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento | Portale Normativo