Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade stataliTitolo secondo

Art. 13

Squadre di emergenza

In vigore dal 20 apr 1982
Le due "squadre di emergenza", di cui ogni centro di manutenzione dispone, sono costituite ciascuna da un capo squadra e da quattro componenti (cantonieri ed operai). Tali squadre operano su chiamata dei superiori gerarchici, o delle competenti autorità di polizia, limitando il proprio intervento al ripristino della transitabilità ed al mantenimento dell'efficienza del patrimonio stradale. Esse prestano la propria opera durante il normale orario di lavoro presso la sede del centro, attendendo alla manutenzione ordinaria degli edifici, ricoveri ed altri stabili facenti parte del centro stesso, alla normale manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione; alla manutenzione dei cartelli segnaletici e dei relativi annessi; alla ordinata tenuta dei materiali di scorta ed a qualsiasi altro lavoro richiesto per l'efficienza del centro. Al di fuori del normale orario di lavoro i componenti le due squadre hanno, alternativamente, l'obbligo della reperibilità in turni successivi ricoprenti l'intervallo di tempo che intercorre fra la cessazione e la ripresa del normale lavoro. Nel caso di utilizzazione fuori del normale orario di lavoro i componenti la squadra usufruiranno di un successivo adeguato periodo di riposo. Il personale delle squadre di emergenza deve inoltre alternarsi a quello delle squadre manutentorie secondo i turni all'uopo predisposti anche per colmare eventuali vacanze per ferie o malattia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-11;1126#art-rsd-13

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Art. 13 Approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. — Squadre di emergenza | Portale Normativo