Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade statali›Titolo secondo
Art. 10
Compiti del capo nucleo
In vigore dal 20 apr 1982
Il capo nucleo, in attuazione delle disposizioni ricevute dal direttore di centro, limitatamente alla gestione manutentoria dei tronchi stradali affidatigli, ha le seguenti attribuzioni:
a) vigilare e coordinare l'attività del personale addetto al nucleo;
b) impartire istruzioni al personale del nucleo e riferire al superiore circa le disposizioni date, i provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e in merito ad ogni altra circostanza di rilievo, proponendo provvedimenti ed iniziative intesi a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del patrimonio stradale;
c) visitare con la frequenza ritenuta necessaria, in relazione alle esigenze del servizio, i tronchi stradali facenti parte del nucleo, eseguendo ispezioni ai manufatti stradali, agli edifici, ai depositi rientranti nell'ambito del nucleo, adottando i necessari provvedimenti dei quali informerà tempestivamente il direttore del centro;
d) eseguire i rilievi di carattere generale tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie ed atti relativi ai tronchi stradali in gestione;
e) effettuare i controlli e le misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la direzione, contabilità e collaudo delle opere dello Stato e nel rispetto delle leggi e regolamenti sulla contabilità di Stato;
f) coadiuvare il direttore del centro nella redazione di progetti e di perizie afferenti le strade affidate al nucleo;
g) contestare le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali e trasmettendoli per via gerarchica per il loro ulteriore corso;
h) raccogliere e verificare i dati trasmessigli dai capi cantonieri sorveglianti e capi delle squadre per le conseguenti iniziative ed interventi da proporre ai superiori;
i) attendere agli altri compiti di istituto affidatigli dai superiori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-11;1126#art-rsd-10