Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade stataliTitolo terzo

Art. 16

Residenza in alloggi di servizio

In vigore dal 20 apr 1982
Il personale addetto alla manutenzione ha diritto di utilizzare gli alloggi di servizio esistenti. Il personale è tenuto a conservare tali alloggi in buono stato, insieme ai piazzali ed ai terreni annessi ed è responsabile dei deterioramenti e delle degradazioni che avvenissero per propria incuria. L'amministrazione consegnerà gli alloggi nel normale stato di abitabilità, curando periodicamente il loro stato di conservazione. In tali alloggi, oltre alla moglie, ai figli ed eventuali persone a carico, possono coabitare altre persone di famiglia (affini o parenti) previa autorizzazione del dirigente l'ufficio periferico. Il diritto di fruire dell'alloggio di servizio si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro. In caso di trasferimento ad altra sede il dipendente è tenuto a riconsegnare l'alloggio precedentemente occupato in buono stato e su semplice richiesta dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-11;1126#art-rsd-16

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Art. 16 Approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. — Residenza in alloggi di servizio | Portale Normativo