Art. 5
In vigore dal 27 dic 1981
Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in audiologia ed in oncologia.
Scuola di specializzazione in audiologia
Art. 927. - La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.
Art. 928. - Il numero degli iscritti alla scuola è di cinque per anno.
Art. 929. - Si possono iscrivere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 930. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
nozioni di fisica acustica;
anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
nozioni di psichiatria.
2° Anno:
tecniche audiometriche;
nozioni di neurologia;
nozioni di vestibologia.
3° Anno:
patologia dell'udito;
terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;
la sordità sotto il profilo sociale;
la rieducazione dell'ipoacustico.
Art. 931. - Per accedere al secondo e terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali:
una estiva ed una autunnale.
Art. 932. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni ed in reparto è obbligatoria per tutto l'anno accademico, in mancanza non si potrà accedere agli esami.
Art. 933. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i professori ufficiali delle facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie o tra i cultori delle materie di insegnamento.
Art. 934. - Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Scuola di specializzazione in oncologia
Art. 935. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 936. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 937. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 938. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 939. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 940. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 941. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia e istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.
3° Anno:
oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
La scuola provvederà ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 942. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, seminari e conferenze organizzate dalla scuola è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 943. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1981
Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 301
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;733#art-5