Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 27 dic 1981
Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in audiologia ed in oncologia. Scuola di specializzazione in audiologia Art. 927. - La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Art. 928. - Il numero degli iscritti alla scuola è di cinque per anno. Art. 929. - Si possono iscrivere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 930. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: nozioni di fisica acustica; anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; nozioni di psichiatria. 2° Anno: tecniche audiometriche; nozioni di neurologia; nozioni di vestibologia. 3° Anno: patologia dell'udito; terapia medica, chirurgica e protesica della sordità; la sordità sotto il profilo sociale; la rieducazione dell'ipoacustico. Art. 931. - Per accedere al secondo e terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali: una estiva ed una autunnale. Art. 932. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni ed in reparto è obbligatoria per tutto l'anno accademico, in mancanza non si potrà accedere agli esami. Art. 933. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i professori ufficiali delle facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie o tra i cultori delle materie di insegnamento. Art. 934. - Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 935. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 936. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 937. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 938. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 939. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 940. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 941. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori I; oncologia sperimentale I; anatomia ed istologia patologica dei tumori I; epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori II; oncologia sperimentale II; anatomia e istologia patologica dei tumori II; citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica I; oncologia chirurgica I. 3° Anno: oncologia medica II; oncologia chirurgica II; radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. La scuola provvederà ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 942. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, seminari e conferenze organizzate dalla scuola è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 943. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1981 Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 301
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