Art. 2

In vigore dal 27 dic 1981
Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia gli articoli da 745 a 751, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in nefrologia, sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 745. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di nefrologia medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. Art. 746. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 747. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 748. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 749. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 750. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 751. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale (1° anno). 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idro-elettrolitico; insufficienza renale; rene ed ipertensione arteriosa; semeiotica renale (2° anno); nefropatie tubulari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapie dietetica e dialitica (1° anno); farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica (2° anno); fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie. Art. 752. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 753. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;733#art-2

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