Titolo I

Art. 3

Richiamo scritto

In vigore dal 20 feb 2020
Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione in lievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. È inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata. Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto è inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-3

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Art. 3 Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti. — Richiamo scritto | Portale Normativo