Titolo I

Art. 5

Deplorazione

In vigore dal 29 dic 1981
La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite: 1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri; 2) le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità; 3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno; 4) le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni; 5) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato; 6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; 7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile. La deplorazione è inflitta dagli stessi organi di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-5

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