Titolo I

Art. 2

Richiamo orale

In vigore dal 29 dic 1981
Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore. Può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;737#art-2

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