Art. 4

In vigore dal 2 mar 1982
Gli articoli 798, 799, 800 e 801, relativi alla prima scuola di malattie infettive, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione successiva. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 31
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;910#art-4

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