Art. 1

In vigore dal 2 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 503, 504, 505, 506 e 507, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'apparato motore che muta la denominazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 503. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 504. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di ventiquattro per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 505. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: insegnamento pratico: 1) chirurgia generale; 2) pronto soccorso generale; 3) fisioterapia; insegnamento teorico: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) semeiotica ortopedica; 4) nozioni di chirurgia generale; 5) bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: insegnamento pratico: 1) chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessati per l'apparato locomotore); 2) reparti di pronto soccorso traumatologico; 3) reparti di ortopedia e traumatologia; insegnamento teorico: 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; 2) patologia ortopedica I; 3) clinica ortopedica I; 4) traumatologia dell'apparato locomotore I; 5) radiologia I; 6) nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; 7) bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: insegnamento pratico: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi); insegnamento teorico: 1) anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II; 2) patologia dell'apparato locomotore II; 3) clinica ortopedica II; 4) traumatologia dell'apparato locomotore II; 5) radiologia II; 6) tecnica operatoria I; 7) apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; 8) elementi di reumatologia. 4° Anno: insegnamento pratico: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); insegnamento teorico: 1) patologia dell'apparato locomotore III; 2) clinica ortopedica III; 3) traumatologia dell'apparato locomotore III; 4) tecnica operatoria II; 5) fisiokinesiterapia I; 6) neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 7) nozioni di medicina legale. 5° Anno: insegnamento pratico: 1) reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); 2) officine ortopediche; insegnamento teorico: 1) patologia dell'apparato locomotore IV; 2) clinica ortopedica IV; 3) traumatologia dell'apparato locomotore IV; 4) tecnica operatoria III; 5) fisioterapia II. Art. 506. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 507. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in ortopedia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;910#art-1

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