Art. 2
In vigore dal 2 mar 1982
Gli articoli 549 e 550, relativi alla scuola di specializzazione in malattie tropicali e sub-tropicali che muta la denominazione in medicina tropicale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina tropicale
Art. 549. - La scuola di specializzazione in medicina tropicale ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie tropicali e infettive e conferisce il "diploma di specialista in medicina tropicale".
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 550. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) epidemiologia;
2) entomologia e zoologia;
3) batteriologia;
4) virologia;
5) parassitologia;
6) micologia.
2° Anno:
7) clinica delle malattie tropicali I;
8) tecniche batteriologiche in riferimento alla patologia tropicale;
9) tecniche virologiche in riferimento alla patologia tropicale;
10) tecniche parassitologiche in riferimento alla patologia tropicale;
11) tecniche micologiche in riferimento alla patologia tropicale.
3° Anno:
12) clinica delle malattie tropicali II;
13) igiene e profilassi in riferimento alla patologia tropicale;
14) immunologia, nozioni generali;
15) tecniche immunologiche in riferimento alla patologia tropicale;
16) farmacologia;
17) radiologia.
4° Anno:
18) clinica delle malattie tropicali III;
19) diagnostica in patologia tropicale;
20) terapia delle malattie tropicali;
21) chirurgia ed ostetricia d'urgenza;
22) dermatologia tropicale.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina tropicale gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;910#art-2