Art. 10
In vigore dal 14 feb 1982
Il primo comma dell'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti è limitato ad otto per ogni anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 93
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-10