Art. 8
In vigore dal 14 feb 1982
Il secondo comma dell'art. 122, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è sostituito dal seguente:
"Il numero dei posti disponibili per ogni anno accademico è limitato a sei (totale diciotto iscritti)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-8