Art. 10

Art. 10

10 / 10
In vigore dal 14 feb 1982
Il primo comma dell'art. 127, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti è limitato ad otto per ogni anno di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 93
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-10