Art. 3
In vigore dal 23 feb 1982
L'art. 89 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente:
"La commissione distrettuale di disciplina è costituita presso la procura generale della corte d'appello ed è composta dal procuratore generale o da un sostituto da lui delegato, che la presiede, dal procuratore della Repubblica o da un altro magistrato da lui delegato, da un direttore degli istituti di prevenzione e di pena residente nel distretto, designato dal procuratore generale e da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia designato dal Ministero di grazia e giustizia tra gli ufficiali in servizio nel distretto.
Le mansioni di segretario sono espletate da un segretario della procura generale designato dal procuratore generale.
Non possono far parte della commissione il direttore e l'ufficiale che hanno elevato il rapporto da cui è scaturita il procedimento disciplinare.
In caso di deliberazione a parità di voto, prevale il voto del presidente.
La commissione distrettuale è competente a giudicare il personale del Corpo degli agenti di custodia addetto agli istituti di prevenzione e di pena compresi nel distretto della corte, anche se l'infrazione disciplinare fu commessa in altri istituti. Il Ministero ha in questo caso la facoltà di deferire il militare al giudizio della commissione distrettuale della sede ove l'infrazione fu commessa".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-19;896#art-3