Art. 1
In vigore dal 23 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 173;
Ritenuta la necessità di modificare gli organi collegiali previsti dagli del regolamento del Corpo degli agenti di custodia con l'inserimento, tra i componenti, di ufficiali e sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 marzo 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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L' del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente:
"È costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, per le funzioni indicate nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale del Corpo degli agenti di custodia.
La commissione è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio per il personale del Corpo degli agenti di custodia, da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica di dirigente superiore e da un ufficiale superiore del Corpo degli agenti di custodia.
Espleta le mansioni di segretario un cancelliere.
In caso di deliberazione a parità di voto, prevale il voto del presidente.
Il presidente e i componenti non di diritto della commissione centrale durano in carica tre anni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-19;896#art-1