Art. 2

In vigore dal 23 feb 1982
L'art. 88 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, è sostituito dal seguente: "La commissione locale di disciplina è costituita presso gli istituti di prevenzione e di pena ed è composta dal direttore dell'istituto, che la presiede, da un impiegato del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e dal sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado in servizio nell'istituto. Le mansioni di segretario sono espletate da un impiegato della direzione nominato dal direttore. In caso di giudizio a carico del sottufficiale componente, interviene nella commissione un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia in servizio nella regione dell'istituto. Le deliberazioni della commissione locale sono adottate entro l'ottavo giorno dalla data del rapporto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-19;896#art-2

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Art. 2 Modificazioni agli articoli 3, 88 e 89 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584. | Portale Normativo