Art. 6
In vigore dal 10 set 1981
Con il passaggio alla regione dei servizi relativi alle linee ferroviarie di cui alla lettera b) del precedente cessa il concorso dello Stato, fermi restando a carico del bilancio statale gli oneri già maturati all'atto del passaggio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-06;485#art-6