Art. 6
6 / 8In vigore dal 10 set 1981
Con il passaggio alla regione dei servizi relativi alle linee ferroviarie di cui alla lettera b) del precedente cessa il concorso dello Stato, fermi restando a carico del bilancio statale gli oneri già maturati all'atto del passaggio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-06;485#art-6