Art. 5
In vigore dal 10 set 1981
All' del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è aggiunto il seguente comma:
"Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-06;485#art-5