Art. 5

Art. 5

5 / 8
In vigore dal 10 set 1981
All' del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è aggiunto il seguente comma: "Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-06;485#art-5