Art. 5
In vigore dal 14 nov 1981
Dopo l'art. 443, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia.
Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia
Art. 444. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia la quale conferisce il diploma di specializzazione in cardioangiochirurgia.
La durata del corso di studi teorico-pratica è di cinque anni.
Art. 445. - Il numero massimo di allievi iscrivibili è di quindici complessivamente.
Art. 446. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia e teratologia;
2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) principi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.
2° Anno:
1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
2) clinica chirurgica generale;
3) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
4) cardioangioradiologia I;
5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
6) elementi di anestesia e rianimazione;
7) fisiopatologia respiratoria;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria I;
9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.
3° Anno:
1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
2) cardioangioradiologia II;
3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
4) semeiotica angiologica;
5) cardiologia medica I;
6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
7) principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria II;
9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I.
4° Anno:
1) cardiologia medica II;
2) angiologia medica;
3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
5) terapia intensiva I;
6) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
7) cardiochirurgia pediatrica I;
8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II.
5° Anno:
1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
2) terapia intensiva II;
3) cardiochirurgia pediatrica II;
4) assistenza meccanica cardiocircolatoria.
Art. 447. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 448. - Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo;
per le materie a corso pluriennale l'esame è unico.
Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 364
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-05;605#art-5