Art. 3
In vigore dal 14 nov 1981
L'art. 363, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sedici per l'intero corso di studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-05;605#art-3