Art. 2

In vigore dal 14 nov 1981
L'art. 214, ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentacinque per l'intero corso di studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-05;605#art-2

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