StatutoCapo III

Art. 21

In vigore dal 7 ago 1981
Quando risultino disordini nell'amministrazione dell'istituto, oppure si riscontrino violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie od altre gravi irregolarità, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione nominando un commissario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-21

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Art. 21 Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato. | Portale Normativo