Statuto›Capo III
Art. 21
21 / 22In vigore dal 7 ago 1981
Quando risultino disordini nell'amministrazione dell'istituto, oppure si riscontrino violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie od altre gravi irregolarità, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione nominando un commissario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-21