Statuto›Capo III
Art. 20
In vigore dal 7 ago 1981
L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quello del tesoro potranno disporre, in ogni tempo, ispezioni sull'Istituto ai sensi della legge 29 marzo 1928, n. 631.
Il collegio dei revisori deve comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dandone avviso al presidente dell'Istituto, le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ritenute non conformi alle leggi e al presente statuto. La comunicazione ha effetto sospensivo.
Il Ministero potrà procedere, entro trenta giorni dalla data della denuncia, all'annullamento delle deliberazioni impugnate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-10;383#art-s-20