Art. 1

In vigore dal 2 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: . Nelle funzioni amministrative di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si intendono comprese le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.
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Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica. | Portale Normativo