Art. 1
1 / 2In vigore dal 2 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
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Nelle funzioni amministrative di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si intendono comprese le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;215#art-1