Art. 2

In vigore dal 2 giu 1981
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato concernenti gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469. Alla lettera b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, è soppressa la frase "e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 27
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;215#art-2

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