Titolo I

Art. 6

In vigore dal 31 dic 1980
Le lettere c) e d) del secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: "c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all', lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell' concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1983 per la metà del suo ammontare. La limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se e nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti. Per gli esercenti arti e professioni, qualora l'imposta sia ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare, l'imposta detraibile non può in ogni caso superare le lire sessantamila ragguagliate ad anno".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-6

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Art. 6 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo