Titolo I
Art. 6
6 / 45In vigore dal 31 dic 1980
Le lettere c) e d) del secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all', lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell' concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1983 per la metà del suo ammontare. La limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se e nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti.
Per gli esercenti arti e professioni, qualora l'imposta sia ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare, l'imposta detraibile non può in ogni caso superare le lire sessantamila ragguagliate ad anno".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-6