Art. 10

Trattamento economico in materia di missione e trasferimento del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

In vigore dal 19 gen 1982
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente: "Al personale in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso: 1) ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento; personale appartenente alle categorie V, VI, VII e VIII di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101.. L.680 2) rimanente personale.................. L.500 La dizione di "direttore aggiunto di divisione", di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituita dalla seguente: "personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101". Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente: "Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive nonché per il personale appartenente alle categorie professionali V, VI, VII e VIII di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101; seconda classe per tutto il rimanente personale". Nel terzo comma dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 919/1978 la qualifica di direttore aggiunto di divisione è sostituita con la seguente: "personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101". La qualifica di "agenti ed operai" indicata nel primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 919/1978 è sostituita con la seguente: "appartenenti alla I, II e III categoria professionale di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 101".

Note all'articolo

  • La L. 22 dicembre 1981, n. 797 ha disposto (con l'art. 37)che:"Gli importi delle misure orarie della indennita' di trasferta indicati nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, si intendono riferiti alla data indicata nel primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-10

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