Art. 2

Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

In vigore dal 12 lug 1987
Il compenso previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso è ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento). Per i servizi di turno resi in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto è corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 63) che: "Le misure indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-2

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Art. 2 Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. — Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive | Portale Normativo