Art. 12

Miglioramenti del trattamento economico fondamentale

In vigore dal 6 feb 1981
Al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello con qualifiche dirigenziali e ad esaurimento, in servizio alla data del 10 maggio 1979, vengono concesse: a) per il periodo 10 maggio-31 dicembre 1979 la somma mensile di L. 10.000 una tantum individuale, con esclusione della 13ª mensilità; b) con decorrenza 10 gennaio 1980, una somma globale, da corrispondersi anche con la 13ª mensilità, costituita da: un importo mensile per anzianità pregressa, riferita alla data del 30 aprile 1979, pari allo 0,50% computato sul livello retributivo iniziale annuo della categoria di appartenenza alla data del 10 maggio 1979 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119; un importo mensile per gruppi di categorie definito come segue: categorie I e II...................... L. 20.000 categorie III e IV..................... L. 30.000 categorie V e VI...................... L. 38.000 categorie VII e VIII.................... L. 45.000 Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Le somme stesse sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi e si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita e sono assoggettate alle normali ritenute, anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-12

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Art. 12 Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. — Miglioramenti del trattamento economico fondamentale | Portale Normativo