Art. 1

Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7

In vigore dal 12 lug 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29; Vista la legge 21 dicembre 1972, n. 820; Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919; Vista la legge 20 giugno 1978, n. 309; Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13; Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell' della legge 3 aprile 1979, n. 101; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell' della legge 3 aprile 1979, n. 101; Visti gli accordi intervenuti il 10 luglio 1980 ed il 18 luglio 1980 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici - SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-TES, aderenti alla federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP, nonché l'accordo raggiunto il 24 luglio 1980 fra il Governo ed i Sindacati confederali della categoria dei postelegrafonici presenti la federazione unitaria CGIL - CISL - UIL nonché la DIRSTAT; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Decreta: . Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7 L' del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente: "Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento)".

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 maggio 1987, n.269 ha disposto (con l'art. 62) che: "La misura dell'indennita' oraria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, e' aumentata di L. 700".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-1

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Art. 1 Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. — Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7 | Portale Normativo