Art. 1
1 / 13Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7
In vigore dal 12 lug 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;
Vista la legge 21 dicembre 1972, n. 820;
Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 309;
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13;
Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell' della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell' della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visti gli accordi intervenuti il 10 luglio 1980 ed il 18 luglio 1980 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici - SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-TES, aderenti alla federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP, nonché l'accordo raggiunto il 24 luglio 1980 fra il Governo ed i Sindacati confederali della categoria dei postelegrafonici presenti la federazione unitaria CGIL - CISL - UIL nonché la DIRSTAT;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
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Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7
L' del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:
"Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento)".
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 maggio 1987, n.269 ha disposto (con l'art. 62) che: "La misura dell'indennita' oraria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, e' aumentata di L. 700".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-1