Art. 2
In vigore dal 14 dic 1980
L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, è sostituito dal seguente:
"Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale e in prove orali di storia, geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.
Il tema per la prova scritta è assegnato dalla sottocommissione di cui al terzo comma, lettera d), del precedente .
Superano la prova scritta coloro che riportano almeno il voto di 10/20; superano le prove orali coloro che riportano, in ciascuna prova, almeno il voto di 12/20. Si considera assegnato dalla commissione il voto risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro.
Sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e le prove orali.
Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1980
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO - LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-06;786#art-2