Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 14 dic 1980
L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, è sostituito dal seguente: "Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale e in prove orali di storia, geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media. Il tema per la prova scritta è assegnato dalla sottocommissione di cui al terzo comma, lettera d), del precedente . Superano la prova scritta coloro che riportano almeno il voto di 10/20; superano le prove orali coloro che riportano, in ciascuna prova, almeno il voto di 12/20. Si considera assegnato dalla commissione il voto risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro. Sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e le prove orali. Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1980 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - LAGORIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1980 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 3
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-06;786#art-2