Art. 1
In vigore dal 14 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, che ha approvato il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato regolamento;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro;
Decreta:
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L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, è sostituito dal seguente:
"Il concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza è indetto con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati:
1) il numero dei posti messi a concorso, distintamente per le due categorie di concorrenti previste dalla legge, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire;
2) il termine per la presentazione della domanda di ammissione, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto;
3) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;
4) le modalità di svolgimento del concorso e i programmi delle prove di esame.
Con lo stesso provvedimento o con successivo decreto il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nomina la commissione giudicatrice.
La commissione è presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e così composta:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza, in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.
Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, nelle successive 24 ore, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione.
Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali è escluso dal concorso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-06;786#art-1