Art. 8

In vigore dal 22 feb 1981
Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: botanica; complementi di matematica (per geologi); fotogeologia; geologia marina; geologia ambientale; geomorfologia applicata; biostratigrafia e paleoecologia; mineralogia dei sedimenti; petrografia delle rocce sedimentarie; petrografia delle rocce metamorfiche; geochimica applicata; tecnica dei sondaggi; prospezione geomineraria; tecnica delle miniere; preparazione dei minerali; elementi di diritto, economia e legislazione sociale; diritto minerario; geofisica applicata; erosione e conservazione del suolo. È aggiunto il seguente nuovo comma: L'esame di laurea comprende: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; b) la discussione su una carta tematica originale a carattere geologico presentata dallo studente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1981 Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 251
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-10;1036#art-8

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