Art. 8
8 / 8In vigore dal 22 feb 1981
Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:
botanica;
complementi di matematica (per geologi);
fotogeologia;
geologia marina;
geologia ambientale;
geomorfologia applicata;
biostratigrafia e paleoecologia;
mineralogia dei sedimenti;
petrografia delle rocce sedimentarie;
petrografia delle rocce metamorfiche;
geochimica applicata;
tecnica dei sondaggi;
prospezione geomineraria;
tecnica delle miniere;
preparazione dei minerali;
elementi di diritto, economia e legislazione sociale;
diritto minerario;
geofisica applicata;
erosione e conservazione del suolo.
È aggiunto il seguente nuovo comma:
L'esame di laurea comprende:
a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione;
b) la discussione su una carta tematica originale a carattere geologico presentata dallo studente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1981
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 251
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-10;1036#art-8