Art. 7
In vigore dal 22 feb 1981
Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: biologia marina;
enzimologia;
citologia ed embriologia vegetale;
fitogeografia;
fitosociologia;
ecologia vegetale;
ecologia umana;
fisiologia comparata;
neurofisiologia;
elettrofisiologia;
analisi biologiche e di laboratorio;
limmologia;
protozoologia.
Tra il quinto e il sesto comma viene inserito il nuovo seguente comma:
L'insegnamento di fisiologia generale biennale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di insegnamento.
Il decimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
Dopo il primo biennio lo studente che intenda conseguire la laurea elaborando un lavoro sperimentale, dovrà frequentare uno degli istituti della facoltà o un istituto cui fanno capo insegnamenti del corso di laurea in scienze biologiche, ove attenderà all'elaborazione della tesi di laurea.
L'ultimo comma è soppresso e sostituito con il seguente:
L'esame di laurea comprende:
a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione;
b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-10;1036#art-7