Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 22 feb 1981
Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: biologia marina; enzimologia; citologia ed embriologia vegetale; fitogeografia; fitosociologia; ecologia vegetale; ecologia umana; fisiologia comparata; neurofisiologia; elettrofisiologia; analisi biologiche e di laboratorio; limmologia; protozoologia. Tra il quinto e il sesto comma viene inserito il nuovo seguente comma: L'insegnamento di fisiologia generale biennale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di insegnamento. Il decimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: Dopo il primo biennio lo studente che intenda conseguire la laurea elaborando un lavoro sperimentale, dovrà frequentare uno degli istituti della facoltà o un istituto cui fanno capo insegnamenti del corso di laurea in scienze biologiche, ove attenderà all'elaborazione della tesi di laurea. L'ultimo comma è soppresso e sostituito con il seguente: L'esame di laurea comprende: a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-10;1036#art-7