Art. 10

Contributo per l'assistenza

In vigore dal 11 nov 2012
I contributi assicurativi da porre a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima nonché di pesca, anche straniere, sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentito il comitato di cui all' del presente decreto, sulla base dei criteri fissati nel piano sanitario nazionale e tenendo presente la particolare onerosità del servizio. Con la stessa procedura possono essere previste forme di compensazione fra le spese anticipate dalle imprese e i contributi dalle stesse dovuti. L'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi assicurativi a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima, nonché di pesca, anche straniere, sono disciplinati dall'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Note all'articolo

  • La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-10

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