Art. 11

Comitato di rappresentanza degli assistiti

In vigore dal 11 nov 2012
Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanità, che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il comitato elegge tra i suoi componenti due vice-presidenti. Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa. Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il Ministro della sanità lo ritenga opportuno.

Note all'articolo

  • La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-11

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Art. 11 Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978). — Comitato di rappresentanza degli assistiti | Portale Normativo