Art. 5
Libretto sanitario per il personale navigante
In vigore dal 11 nov 2012
Agli aventi diritto all'assistenza è rilasciata una speciale appendice al libretto sanitario, redatta, nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua italiana anche in altre lingue. Il modello del libretto, da approvarsi con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previe intese con il Ministero degli affari esteri sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresì contenere un congruo numero di pagine con sufficienti spazi a fronte per la trascrizione nelle altre lingue dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari italiani o stranieri, che abbiano in cura l'interessato nel corso della sua attività.
All'estero la traduzione nelle varie lingue delle indicazioni di base e dei successivi dati è a carico del datore di lavoro o dell'interessato, se trattasi di lavoratore autonomo.
In Italia alla traduzione dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari stranieri provvede l'ufficio di porto o aeroporto a spese dell'obbligato ai sensi del comma precedente.
Nel caso in cui durante la navigazione si sia verificata l'assistenza radio-medica, sarà cura del comandante della nave trascrivere sul libretto sanitario i dati essenziali con l'annotazione "assistenza radio-medica" e l'organo che ha fornito l'assistenza stessa.
Note all'articolo
- La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-5