Titolo I

Art. 4

Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca

In vigore dal 22 ott 1980
Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-4

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Art. 4 Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978). — Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca | Portale Normativo